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Il commercio internazionale e l'attuale evoluzione degli Incoterms®
April 21, 2021
di Michela Celli & Enrico Molisani
Michela Celli, Underwriting Manager Marine di É«¶à¶àÊÓÆµin Italia & Adv. Enrico Molisani, Founding Partner dello Studio MR International Lawyers
Gli Incoterms® - acronimo di International Commercial Terms - sono una serie di termini contrattuali del commercio internazionale e nazionale “standard” validi in molti Paesi, che definiscono in maniera univoca ed uniforme diritti, obblighi, taluni rischi e spese rilevanti per vari soggetti coinvolti in un’operazione di trasferimento di beni, nell’ambito di un contratto di vendita, nazionale o internazionale, di cose mobili. L’edizione del 2020 presenta differenze rilevanti rispetto al passato, dando adito a problematiche, anche legali, derivanti dalle interpretazioni delle obbligazioni contrattuali che competono alle parti.
Ne parliamo con Michela Celli, Underwriting Manager Marine di É«¶à¶àÊÓÆµin Italia ed Adv. Enrico Molisani, Founding Partner dello Studio MR International Lawyers con sede a Genova ed a Milano*.
Perché è importante fare chiarezza su questo tema?
Michela Celli: La trasformazione degli Incoterms® durante i circa 100 anni dalla loro nascita è dovuta principalmente all’evoluzione del commercio internazionale e al progresso nella metodologia di trasporto internazionale. Avere degli Incoterms® che meglio aderiscono ai più attuali metodi di commercio e di trasporto, offre una maggiore chiarezza nel determinare gli oneri di ciascuna delle parti coinvolte nel contratto di compravendita, evitando così delle aree grigie di dubbia interpretazione.
Che cosa descrivono gli Incoterms®?
Enrico Molisani: Descrivono tre diverse aree di competenza: quella delle Obbligazioni, quella dei Rischi e, infine, quella delle Spese.
Per quanto riguarda le Obbligazioni, gli Incoterms® descrivono chi fa cosa tra venditore e compratore, ad esempio chi organizza il trasporto, l’assicurazione della merce, le licenze di esportazione o di importazione, etc. La sezione dei Rischi si riferisce a dove e quando il venditore “consegna” la merce, dove quindi il rischio si trasferisce dal venditore al compratore. Infine, gli Incoterms® descrivono le Spese, definendo quale delle parti è responsabile, per esempio, delle spese di trasporto o di imballaggio, carico e/o scarico, nonché di assicurazione.
Gli Incoterms® costituiscono ad oggi il sistema convenzionalmente più utilizzato nello stabilire con chiarezza ruoli ed oneri di acquirenti e venditori. Dalla loro prima versione del 1936 essi sono stati di volta in volta aggiornati con lo scopo di andar di pari passo con l’esponenziale crescita del commercio a livello mondiale e lo sviluppo delle modalità del trasporto delle merci.
L'ultima revisione degli Incoterms® è entrata in vigore il 1 gennaio 2020. Quali sono stati gli interventi principali di questa revisione?
Enrico Molisani: Gli interventi caratteristici dell'edizione 2020, sono svariati. Innanzitutto, nell’ambito delle vendite FCA (Free carrier at “named point”) con trasporto via mare. Le FCA esplicitano la condizione di resa in base al quale il vettore è responsabile della consegna delle merci in un punto di destinazione specificato dal compratore per il trasferimento delle merci stesse al vettore. In esse può capitare che il venditore, magari beneficiario di un credito documentario, sia interessato ad ottenere una bill of lading con una on-board notation.
Si tratta di un documento che conferma/attesta l’avvenuto imbarco del carico a bordo nave. Normalmente è la polizza di carico con conferma di messa a bordo del carico. Nel termine FCA però la consegna della merce si perfeziona prima che la stessa venga caricata a bordo della nave. Il venditore sarà poi obbligato ad inoltrare al compratore la bill of lading. Un’ ulteriore revisione afferisce alle Spese. Negli Incoterms® 2020, vi è un unico elenco (SEZ. A9/B9) ove sono ricapitolate tutte le voci di spesa per ogni condizione (ovvero termine di resa) Incoterms®. Ciò ne determina una immediata comprensione.
Michela Celli: Infine altra modifica di importanza fondamentale in quanto tocca uno degli aspetti che maggiormente impattano la parte assicurativa del commercio internazionale e di conseguenza del trasporto delle merci, riguarda i diversi livelli di copertura assicurativa nei termini CIF (Cost, É«¶à¶àÊÓÆµ and Freight) e CIP (Cost É«¶à¶àÊÓÆµ Paid).
Negli Incoterms® 2010 infatti, l’art. A3 di CIF e CIP obbligava il venditore “ad ottenere a proprie spese un’assicurazione sulla merce che deve essere conforme almeno alla copertura minima fornita dalle Clausole (C) dell’Institute Cargo Clauses, o clausole simili”. Nella versione 2020 si è imposto invece un obbligo di copertura assicurativa di tipo ICC (C) per la CIF – che è la copertura minima prevista (Rischi Nominati quali, per esempio incendio, esplosione, arenamento, incaglio, ribaltamento del mezzo di trasporto terrestre) ed ICC (A) per la CIP (Tutti Rischi).
*il cui intervento ha luogo in tale ruolo e senza rappresentare in alcun modo É«¶à¶àÊÓÆµo altre società del Gruppo AXA
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